Dal 10 maggio 2026 chi organizza immersioni in Italia — diving center, ASD subacquee, istruttori e guide — ha un obbligo preciso: compilare e conservare registri tecnici delle immersioni e delle attrezzature. La Legge 7 maggio 2026, n. 70, pubblicata in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore immediata, ha cambiato radicalmente la gestione operativa del settore.
La normativa introduce un sistema documentale molto più rigido di quanto sembri a una prima lettura. Non si parla solo di “registro immersioni”. La legge richiede registrazioni dettagliate, conservazione dei dati, tracciabilità dei responsabili e disponibilità immediata delle informazioni in caso di controlli.
Ogni immersione deve lasciare una traccia verificabile.
L’Art. 12 distingue chiaramente più livelli di registrazione.
Il registro pre-immersione richiede l’inserimento degli estremi del brevetto del partecipante, dell’orario di inizio immersione e del nominativo della guida o dell’istruttore responsabile.
Il registro post-immersione aggiunge elementi tecnici: orario di uscita, profondità massima raggiunta, tipo di autorespiratore utilizzato, miscela respiratoria impiegata. Aria, Nitrox, Trimix: tutto deve essere annotato.
Poi c’è il libretto individuale del subacqueo (il log book), che accompagna ogni partecipante e che deve contenere dati personali, brevetti, località, tempi immersione, profondità programmata ed effettiva, centro subacqueo di riferimento e firma del responsabile. La legge, qui, apre esplicitamente anche al formato digitale.
E non finisce lì.
L’Art. 11 introduce inoltre il registro di collaudo e manutenzione delle attrezzature. Le attrezzature del centro devono avere uno storico manutentivo documentato. Il provvedimento attuativo che definirà gli standard tecnici non è ancora uscito, ma l’obbligo di tenuta del registro è già vigente.
Compilare tutto manualmente, ogni giorno, direttamente in banchina, espone a errori continui. Orari mancanti. Profondità annotate male. Miscele dimenticate. Certificazioni scadute. Attrezzature senza storico verificabile.
E quando arriva un controllo, quei dati non sono più semplice amministrazione interna. Diventano responsabilità.
Le sanzioni previste dalla legge non sono simboliche. Nei casi più gravi si parla anche di sospensione dell’attività. E in presenza di incidenti o contestazioni assicurative, la disponibilità immediata di registri completi e coerenti può fare una differenza enorme.
La soluzione, non può essere analogica.
Da oltre vent’anni sviluppo piattaforme gestionali. E questa norma mostra una compatibilità evidente con una gestione software nativa: registri strutturati, campi obbligatori, relazioni tra dati, tracciabilità utenti, conservazione documentale, esportazione immediata per autorità competenti.
Un sistema progettato specificamente per la Legge 70/2026 può centralizzare tutto:
registri pre e post immersione compilabili da smartphone o tablet;
controllo automatico delle scadenze di brevetti e certificazioni;
gestione del rapporto guida/subacquei previsto dalla normativa;
storico completo delle manutenzioni e dei collaudi;
archiviazione cloud pronta per eventuali ispezioni.
Non un gestionale generico adattato in fretta. Un’infrastruttura costruita sulla logica reale della norma.
Perché il punto non è soltanto “digitalizzare”. È proteggere l’attività del centro dall’errore umano, oggi la legge non lo consente più.
Chi inizierà adesso avrà il tempo di strutturarsi con calma, integrare i futuri provvedimenti attuativi e costruire procedure solide prima che i controlli diventino sistematici.
Chi aspetta rischia di trovarsi a ricostruire mesi di attività da fogli sparsi, magari davanti a un’autorità marittima o a una compagnia assicurativa.
Il sistema è pensato anche per semplificare l’operatività quotidiana del diving center o per la scuola che deve gestire le immersioni dei pripri alievi.
Alla prima visita il subacqueo può scansionare un QR Code con il proprio smartphone, inserire i dati richiesti.
Al termine dell’immersione completa direttamente dal telefono i dati post-immersione previsti dalla normativa. A quel punto guida o istruttore possono validare e firmare il log book del subacqueo, sia in formato digitale sia sul tradizionale libretto cartaceo.
Il mare è lo stesso. La gestione operativa, no.